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Carfizzi è un piccolo paese dell'entroterra crotonese a 20 km dalla costa jonica e a 50 km dall'altopiano della Sila. E' posizionato su una splendida collina a 450 m. s.l.m. e gode di un'incantevole veduta panoramica. E' un paese di origine albanese e conserva ancora molto bene lingua e tradizioni. Conta una popolazione di circa 1500 abitanti molti dei quali sono emigrati all'estero e nell'Italia settentrionale. Carfizzi è poco noto ai più ma chi lo ha già visitato né conserva un piacevole ricordo, sia per la squisita ospitalità, che per le naturali bellezze che la caratterizzano. Chiunque abbia visitato Carfizzi non dimentica le passeggiate per le vie ed i vicoli del paese. All'interno del Centro storico ci sono il Centro di Integrazione Sociale ricavato dalle rovine di un antico palazzotto nobiliare e una palestra completa di campo di pallacanestro e pallavolo.
Alla Piazza centrale (Rahji), punto di riferimento di ogni momento della vita sociale, è attiguo il Largo Skanderbeg, "salotto" di lunghe serate estive e da cui si gode una veduta panoramica mozzafiato. Percorrendo il corso principale, via Roma, si arriva alla Villa Comunale dove si trova l'Anfiteatro Comunale capace di contenere 1.000 spettatori. Gli impianti sportivi (Campi di calcio, tennis e calcetto) e l'attrezzatissimo Centro Turistico sono a poche centinaia di metri, sulla collina Menzivono quasi alla sommità del Parco Montagnella di recente istituzione per proteggere e valorizzare uno dei più completi esempi di macchia mediterranea dell'immediato entroterra dell'Italia meridionale. Il territorio si estende tra quelli dei comuni di Cirò, Melissa, Pallagorio, S. Nicola dell'Alto, Umbriatico, sulla fascia collinare presilana a Nord del Marchesato di Crotone. L'abitato è sulla cima di un poggio, isolato da profondi solchi di due torrenti affluenti del fiume Lipuda, nella bassa Valle del Neto.
CARFIZZI
Titolo
Ambito territoriale n. 1 Cirò Marina
PROROGA Avviso Pubblico
-Servizi di supporto alla domiciliarità per persone non autosufficienti –
Scadenza 13.05.2022 ore 12:00
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REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022
MANIFESTO CONVOCAZIONE DEI COMIZI
della commissione elettorale comunale
per la nomina degli scrutatori
ESERCIZIO del VOTO a DOMICILIO
PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE
SCADENZA 23/05/2022
OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEI
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE
INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022
SCADENZA 17 APRILE 2022
OPZIONE DEGLI ELETTORI
TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)
SCADENZA 11 MAGGIO 2022
********************
Ambito territoriale n. 1 Cirò Marina
Avviso Pubblico
-Servizi di supporto alla domiciliarità per persone non autosufficienti –
Scadenza 27.04.2022 ore 12:00
ALLEGATO:MODULO MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE CITTADINI UCRAINI
Avvisi - Novità
31 gennaio 2022
DAL 1 FEBBRAIO 2022: ESTENSIONE OBBLIGO DI GREEN PASS BASE PER L'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI.
31 gennaio 2022
ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI: ESTENSIONE OBBLIGO DI GREEN PASS BASE .
A seguito del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, dal 1 FEBBRAIO 2022, l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) è stato esteso a tutti coloro che accedono ai Pubblici Uffici, per l'espletamento di pratiche burocratiche, info o altro .
Quindi gli utenti che si recheranno presso gli uffici del Comune di CARFIZZI dovranno essere muniti di green pass base e avranno l’obbligo di esibirlo per le dovute verifiche.
Allegati
- DECRETO LEGGE 1 DEL 7 GENNAIO 2022 [.pdf 48,22 Kb - 27/01/2022]
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
n. 5 del 10 gennaio 2022
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
...........................................ORDINA
per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, tenendo conto delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74) e smi dal 6 dicembre 2021 a tutto il 6 gennaio 2022:
1. È disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
2. Restano comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i dodici anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva, le persone che consumano cibo e bevande, nei luoghi e negli orari in cui è consentito.
3. Si raccomanda, in ogni contesto sociale, il rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di rendere efficaci le azioni di prevenzione, consentendo il conseguente abbassamento della curva dei contagi e la rapida inversione del trend epidemiologico.
4. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale, procede contestualmente al rafforzamento delle modalità di fornitura dei dispositivi di protezione delle vie aeree, affinché i Comuni, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, dispongano di adeguate forniture per gli scopi istituzionali.
5. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii...............................................
Comune di Carfizzi
P.IVA 00337920797
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